Si segnala per opportuna conoscenza che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella risposta all'interpello n. 1 del 1° febbraio 2023 (all.n.1) fornisce chiarimenti in merito alla salute e sicurezza dei lavoratori in smart working.


In particolare, la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro del suddetto Ministero nella risposta all’interpello n. 1 del 1° febbraio 2023 chiarisce per le attività di sorveglianza sanitaria di lavoratori in smart working, che il datore di lavoro può nominare medici competenti per aree territoriali (provincie e/o regioni), diversi e ulteriori rispetto a quelli nominati per la sede di assegnazione originaria, vicini al luogo dove i dipendenti operano in forma di lavoro agile, nominati esclusivamente per tali aree e per le tipologie di lavoratori operanti da tali aree. In questo modo i lavoratori non sono costretti a recarsi presso la sede di lavoro per sottoporsi alle visite mediche di cui all’art. 41 del D.lgs. 81/08 e s.m.i..

La Commissione Interpelli sottolinea, infatti, come la prestazione di sorveglianza sanitaria spetti anche a tutti i lavoratori subordinati che effettuano una prestazione continuativa di lavoro a distanza, indipendentemente dall’ambito in cui questa viene svolta, come specificato dall’articolo 3, comma 10, del D.lgs. n. 81/2008: “Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al titolo III. I lavoratori a distanza sono informati dal datore di lavoro circa le politiche aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare in ordine alle esigenze relative ai videoterminali ed applicano correttamente le Direttive aziendali di sicurezza”.
Dunque, il datore di lavoro che intende perseguire la scelta di nominare più medici competenti, deve individuare comunque un medico competente con funzioni di coordinamento ai sensi dell’art. 39, comma 6, del D.Lgs. 81/08; gli ulteriori medici competenti nominati dovranno essere in possesso dei titoli e dei requisiti di cui al suddetto decreto. Ogni medico competente verrà ad assumere tutti gli obblighi e le responsabilità in materia ai sensi della normativa vigente. Il datore di lavoro dovrà altresì riportare tali scelte organizzative all’interno del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e relativi allegati, così come previsto dall’art. 29 del D.lgs. 81/08 e s.m.i..