Si segnala per opportuna conoscenza che sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4-5-2023 è stato pubblicato il decreto-legge indicato in oggetto di cui si riportano di seguito le disposizioni di maggiore interesse così come illustrate nel dossier dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati e nella relazione al DDL di conversione (AS n. 685).

 Articolo 14 (Modifiche alla disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) L’articolo 14 reca un complesso di modifiche alla disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. La novella di cui al comma 1, lettera a), introduce l’obbligo di nominare il medico competente ogniqualvolta la valutazione dei rischi ne suggerisca la presenza. La successiva lettera b) estende ai lavoratori autonomi e ai componenti dell’impresa familiare l’obbligo di utilizzo di idonee opere provvisionali in conformità alle norme in materia di sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili. La lettera c) integra la disciplina degli obblighi del medico competente, inserendo norme inerenti alla cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e all’esigenza di sostituzione provvisoria del medesimo medico. La lettera d) integra - con riferimento al monitoraggio e ai controlli - l’ambito di un accordo sulla formazione in materia di sicurezza sul lavoro che deve essere concluso in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La lettera e) reca un intervento di coordinamento letterale in materia di verifiche su alcune attrezzature di lavoro. La lettera f) costituisce un’integrazione della disciplina sugli obblighi a carico del noleggiatore o del concedente in uso di attrezzature di lavoro senza operatore. Le novelle di cui alle lettere g) e h) introducono l’obbligo di formazione e di addestramento specifico per il datore di lavoro che faccia direttamente uso di attrezzature che "richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici".

In particolare, la novella di cui al comma 1, lettera a), amplia i casi in cui il datore di lavoro o il dirigente è obbligato alla nomina del medico competente in materia di sicurezza dei lavoratori; in altri termini, introduce l’obbligo di nominare il medico competente ogniqualvolta la valutazione dei rischi ne suggerisca la presenza. La violazione dell’obbligo in oggetto rientra nell’ambito delle sanzioni penali di cui all’articolo 55, comma 5, lettera d), del citato D.Lgs. n. 81 del 2008, e successive modificazioni, sanzioni costituite dall'arresto da due a quattro mesi o dall'ammenda da 1.691,99 euro a 6.767,95 euro.

La novella di cui alla successiva lettera b) estende ai lavoratori autonomi e ai componenti dell’impresa familiare l’obbligo di utilizzo di idonee opere provvisionali in conformità alle norme in materia di sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili, norme poste dal Titolo IV del citato D.Lgs. n. 81 del 2008, e successive modificazioni. Le ipotesi di violazione del nuovo obbligo rientrano nell’ambito delle sanzioni penali di cui all’articolo 60, comma 1, lettera a), dello stesso D.Lgs. n. 81, e successive modificazioni, sanzioni costituite dall'arresto fino a un mese o dall'ammenda da 245,70 euro a 737,10 euro. La lettera c) integra la disciplina degli obblighi del medico competente. In primo luogo, si introduce la previsione che, in occasione delle visite di assunzione, il medico competente debba richiedere al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tener conto del contenuto di quest’ultima al fine della formulazione del giudizio di idoneità. Inoltre, in caso di proprio impedimento, derivante da gravi e motivate ragioni, il medico competente comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto - in possesso dei requisiti per la nomina a medico competente - per l’adempimento degli obblighi, previsti dalla disciplina a carico del medico competente, durante l’intervallo temporale indicato nella medesima comunicazione. Per i nuovi obblighi introdotti dalla novella di cui alla lettera c) non sono previste sanzioni.

La novella di cui alla lettera d) integra l’ambito di un accordo sulla formazione in materia di sicurezza sul lavoro che deve essere concluso in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; tra i contenuti dell’accordo - il quale deve provvedere all'accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del citato D.Lgs. n. 81 del 2008 inerenti alla formazione in oggetto - si inserisce la definizione di disposizioni che garantiscano: il monitoraggio dell’applicazione dei medesimi accordi in materia; il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, da parte sia dei soggetti che erogano la formazione sia dei soggetti destinatari della stessa. Tali contenuti si aggiungono a quelli già previsti per il nuovo accordo; in base a questi ultimi, esso deve garantire: l'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro; l'individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento, obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi - formativi e di aggiornamento - obbligatori in materia di sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa. La norma attuale pone per la conclusione del nuovo accordo il termine ordinatorio del 30 giugno 2022.

La novella di cui alla lettera e) reca un intervento di coordinamento letterale in materia di verifiche su alcune attrezzature di lavoro; tale coordinamento - con cui si riformula il comma 12 dell’articolo 71 del citato D.Lgs. n. 81 del 2008 - adegua la formulazione all’attuale testo del comma 11 dello stesso articolo 71. Resta fermo il principio che i soggetti privati abilitati alle verifiche in oggetto rientrano nella nozione di incaricati di pubblico servizio (nozione di cui all’articolo 358 del codice penale). La novella di cui alla lettera f) costituisce un’integrazione della disciplina sul noleggio o concessione in uso di attrezzature di lavoro senza operatore. La modifica concerne l’obbligo, a carico del noleggiatore o concedente, di acquisizione e di conservazione (per la durata del noleggio o della concessione) di una dichiarazione che indichi i nominativi dei lavoratori che utilizzeranno le attrezzature e attesti che i medesimi soggetti abbiano avuto la formazione e l’addestramento richiesti dalla disciplina per le attrezzature oggetto del noleggio o della concessione in uso; la novella specifica che tale dichiarazione - ora esplicitamente qualificata come autocertificativa - è resa dal soggetto che prende a noleggio o in concessione in uso le attrezzature, qualora il medesimo sia diverso dal datore di lavoro utilizzatore. Si ricorda che per la violazione dell’obbligo in esame la disciplina commina una sanzione amministrativa pecuniaria (a carico del noleggiatore o concedente), i cui limiti minimi e massimi sono pari, rispettivamente, a 921,38 euro e a 3.316,96 euro. Le novelle di cui alle lettere g) e h) introducono l’obbligo di formazione e di addestramento specifico per il datore di lavoro che faccia direttamente uso di attrezzature che "richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici" e definiscono le sanzioni penali per la violazione del nuovo obbligo. Le sanzioni penali in oggetto - determinate mediante l’inserimento della fattispecie di violazione nell’articolo 87, comma 2, lettera c), del citato D.Lgs. n. 81 del 2008 - sono costituite dalla pena dell'arresto da tre a sei mesi o dell'ammenda da 3.071,27 euro a 7.862,44 euro.

Articolo 39 (Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti) L’articolo 39, per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, aumenta la percentuale di esonero sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati portandola dal 2 al 6 per cento, se la retribuzione imponibile non eccede l'importo mensile di 2.692 euro, e dal 3 al 7 per cento se la medesima retribuzione non eccede l'importo mensile di 1.923 euro, senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima. Per gli altri periodi di paga ricadenti nel 2023 la misura di tale esonero è pari per i suddetti redditi, rispettivamente, al 2 e al 3 per cento. In entrambi i casi la retribuzione imponibile è parametrata su base mensile per tredici mensilità, e i suddetti limiti di importo mensile sono maggiorati del rateo di tredicesima per la competenza del mese di dicembre. Inoltre, tenuto conto dell'eccezionalità di tale misura, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. La disposizione in commento precisa che l’incremento della percentuale di esonero ivi previsto non produce ulteriori effetti sul rateo di tredicesima, con la conseguenza che la riduzione della quota contributiva a carico del lavoratore su tale rateo resta pari alle percentuali già vigenti, pari, come detto, a due o tre punti.