La CNFC, nella riunione dell'8 novembre u.s. ha approvato i seguenti atti deliberativi:
- L'obbligo formativo per il triennio 2023-2025 è pari a 150 crediti formativi, fatte salve le decisione della Commissione nazionale per la Formazione continua;
Educazione Continua in Medicina
L’ECM è il processo attraverso il quale il professionista della salute si mantiene aggiornato per rispondere ai bisogni dei pazienti, alle esigenze del Servizio sanitario e al proprio sviluppo professionale.
La formazione continua in medicina comprende l’acquisizione di nuove conoscenze, abilità e attitudini utili a una pratica competente ed esperta.
I professionisti sanitari hanno l'obbligo deontologico di mettere in pratica le nuove conoscenze e competenze per offrire una assistenza qualitativamente utile. Prendersi, quindi, cura dei propri pazienti con competenze aggiornate, senza conflitti di interesse, in modo da poter essere un buon professionista della sanità.
L’avvio del Programma nazionale di ECM nel 2002, in base al DLgs 502/1992 integrato dal DLgs 229/1999 che avevano istituito l’obbligo della formazione continua per i professionisti della sanità, ha rappresentato un forte messaggio nel mondo della sanità. La nuova fase dell’ECM contiene molte novità e si presenta quale strumento per progettare un moderno approccio allo sviluppo e al monitoraggio delle competenze individuali.
La CNFC, nella riunione dell'8 novembre u.s. ha approvato i seguenti atti deliberativi:
- L'obbligo formativo per il triennio 2023-2025 è pari a 150 crediti formativi, fatte salve le decisione della Commissione nazionale per la Formazione continua;
Articolo 4, comma 5 (Crediti formativi per la formazione continua in medicina)
Il comma 5 dell’articolo 4, interamente sostituito durante l’esame in sede referente, modifica la normativa vigente in materia di disciplina transitoria per la maturazione dei crediti formativi in ambito di formazione continua in medicina relativamente al triennio 2020-2022, prorogandola di un anno, a tutto il 2023.
Ci sarà tempo sino al 31 dicembre 2023 per acquisire i crediti relativi al triennio 2020/2022. Lo prevede il Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198 “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 303 del 29-12-2022.
OBBLIGHI FORMATIVI ECM DERIVANTI DAL Decreto Legislativo n.101 del 31/07/2020
RADIOPROTEZIONE
“Il Decreto Legislativo n.101 del 31/07/2020 prevede che I professionisti sanitari che operano in ambiti direttamente connessi con all'esposizione medica e, limitatamente alle tematiche connesse ai criteri di giustificazione e appropriatezza, i medici di medicina generale e i pediatri di famiglia, devono seguire corsi di formazione in materia di radioprotezione del paziente nell'ambito della formazione continua di cui all'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche” (art.2).
Delibera bonus crediti ECM ex art. 5 bis D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77
“Il Decreto Legislativo n.101 del 31/07/2020 prevede che I professionisti sanitari che operano in ambiti direttamente connessi con all'esposizione medica e, limitatamente alle tematiche connesse ai criteri di giustificazione e appropriatezza, i medici di medicina generale e i pediatri di famiglia, devono seguire corsi di formazione in materia di radioprotezione del paziente nell'ambito della formazione continua di cui all'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche” (art.2).