Un decreto del Presidente della Repubblica conferma il ricorso di CAO, ANDI, AIO contro la concessione di autorizzazione sanitaria a un ambulatorio di igiene dentale in Friuli senza la presenza di un odontoiatra.
Area odontoiatri
Disposizioni relative alla registrazione e alla conservazione dell'identificativo unico del dispositivo (UDI) da parte delle istituzioni sanitarie e degli operatori sanitari
Decreto 11 maggio 2023
Come già noto, nel 2017 è entrato in vigore il regolamento europeo dei dispositivi medici (MDR 745/17). A differenza delle normative europee, che devono essere recepite dallo stato membro, il regolamento è immediatamente operativo anche se è prevista una gradualità di attuazione (art.121) con rivalutazione dei risultati ottenuti prevista per il 27 maggio 2027.
Disposizioni in materia di accesso ai concorsi pubblici per dirigente medico odontoiatra
Articolo 15-ter DDL 714 - Disposizioni in materia di accesso ai concorsi pubblici per dirigente medico odontoiatra e alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale, nonché di attività di medicina estetica.
“INDICAZIONI OPERATIVE PER L’ATTIVITA’ ODONTOIATRICA DOPO LA PANDEMIA COVID-19”
Aggiornato a maggio 2023
Utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli studi odontoiatrici alla luce dell’ordinanza del Ministro della salute 28 aprile 2023
Stante l’ordinanza 28 aprile 2023 (all. n. 1) recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'epidemia da COVID-19 concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie”, si ritiene necessario comunicare che con apposita nota indirizzata al Ministro della salute (all.n.2) è stato richiesto un autorevole intervento affinchè le previsioni di cui all’art. 1, comma 4, della suddetta ordinanza potessero essere estese anche agli studi odontoiatrici evidenziando, pertanto, che la medesima disposizione facesse riferimento soltanto agli “ambulatori medici”.
NOTA AL MINISTRO SCHILLACI (PROT.3982/2023) RECANTE "RICHIESTA DI PARERE SU CAMPO DI APPLICAZIONE ART. 6-BIS DECRETOLEGGE 23/07/2021 N.105 E S.M.I."
Illustre Ministro,
In qualità di Presidente della FNOMCeO – Ente pubblico non economico sussidiario dello Stato che agisce al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall’ordinamento, connessi all’esercizio professionale – in considerazione della
circostanza che vede nella tutela della salute del cittadino l’obiettivo principale delle professioni medica e odontoiatrica, si ritiene opportuno sottoporre all’attenzione di codesto Ministero della salute la questione relativa alla definizione del campo di applicazione del dettato normativo di cui all’art. 6- bis, comma 1, del decreto-legge 23/07/2021 n.105 (“Proroga delle deroghe alle norme alle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professioni sanitarie”),