Le ultime delibere approvate dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua ad inizio giugno hanno determinato importanti novità nell’ambito della formazione individuale e conseguenti modifiche che andranno ad aggiornare alcune parti del Manuale sulla Formazione continua del professionista sanitario (par. 3.1, par. 3.2, par. 3.2.1, par. 3.3, par. 3.5).
Tali modifiche, già applicabili dal triennio formativo in corso, interessano in particolare:
l’attività di ricerca scientifica, in cui sono stati aggiunti, oltre alle pubblicazioni scientifiche e studi e ricerca, i corsi obbligatori per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica,
il tutoraggio individuale,
l’autoformazione
attività queste che, unitamente alla formazione individuale all’estero, rientrano nella “formazione individuale” perché non sono erogate da provider.
Riguardo alle pubblicazioni scientifiche è chiarito meglio il concetto di “posizione preminente”:
i professionisti sanitari autori di pubblicazioni scientifiche censite nelle banche dati internazionali Scopus e Web of Science / Web of Knowledge maturano il diritto al riconoscimento, per singola pubblicazione, di:
− 3 crediti (se in posizione preminente: primo, secondo nome e/o ultimo nome o corresponding)
− 1 credito (se in posizione non preminente).
In merito poi al tutoraggio individuale i professionisti sanitari che svolgono tale attività in ambito universitario e nei corsi di formazione specifica in medicina generale seminariali o pratiche, maturano il diritto al riconoscimento di 1 credito formativo ogni 15 ore di attività.
La nuova formulazione estende e chiarisce meglio le figure interessate:
• i Coordinatori/direttori delle attività professionalizzanti dei corsi delle professioni sanitarie. Tra questi rientrano Laurea magistrale, dottorato, master, specializzazione e corsi di perfezionamento con CFU previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999 n. 509; Decreto 11 dicembre 1998, n.509. Laurea triennale, laurea magistrale, dottorato, master, specializzazione e corsi di perfezionamento con CFU previsti e disciplinati dal Decreto del MIUR del 22 ottobre 2004 n. 270 e successive modifiche ed integrazioni. È parimenti inclusa la partecipazione ai tirocini pratico-valutativi in seno ai corsi di laurea abilitanti): questa parte rappresenta una nuova apertura;
• il direttore del coordinamento e il direttore delle attività didattiche integrate, seminariali o pratiche nei corsi di formazione specifica in medicina generale.
Per quanto riguarda l’autoformazione, in questa attività non rientrano soltanto la lettura di riviste scientifiche, di capitoli di libri e di monografie, ma anche di manuali tecnici per attrezzature di alto livello tecnologico e ogni altra fonte necessaria alla preparazione per l'iscrizione negli elenchi ed albi ministeriali non accreditati come eventi formativi ECM.
Altra novità per l’autoformazione contenuta nella delibera della Commissione è l’inclusione dell’attività di studio finalizzata alla docenza in master universitari, corsi di alta formazione e di perfezionamento e le scuole di specializzazione.
Il numero dei crediti da attribuire sarà valutato, sulla base dell'impegno orario autocertificato dal professionista, secondo la corrispondenza 1h = 1 credito.
Rimane ferma la facoltà di Federazioni, Ordini, di prevedere ulteriori tipologie di autoformazione sulla base delle esigenze delle specifiche professioni.
Vi ricordo che i crediti maturabili tramite le suddette attività di formazione individuale non possono complessivamente superare il 60% dell'obbligo formativo triennale tenendo conto anche dei crediti acquisibili con le docenze, fermo restando il limite del 20% per l'autoformazione.
Con una seconda delibera la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha voluto valorizzare nell’ambito del sistema ECM i corsi formativi in materia di Good Clinical Practice (GCP), la cui frequenza costituisce requisito indispensabile per la partecipazione ad attività di sperimentazione ai sensi della normativa vigente e riconoscere la frequenza ai suddetti corsi non erogati da provider ECM come fattispecie di formazione individuale nell'ambito dell'Attività di ricerca scientifica, purché in presenza di requisiti minimi funzionali a garantire la qualità di tali percorsi formativi, nonché incentivare la pianificazione dei corsi GCP da parte dei provider accreditati nel sistema ECM.
All’interno del par. 3.2. del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario viene inserito il par. 3.2.3 sui “Corsi obbligatori per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica”. Ad essere previsto è che questi siano erogati da:
- Strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private accreditate;
- Strutture sanitarie e sociosanitarie private i cui corsi sono validati da società scientifiche;
- Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS);
- Società scientifiche.
I programmi devono essere coerenti alle Linee Guida sulla Good Clinical Practice e i corsi devono prevedere un test finale di verifica dell’apprendimento. I professionisti hanno facoltà di chiedere il riconoscimento di 1 credito per ogni ora di frequenza, sulla base dell’impegno orario autocertificato e del superamento del test, tramite il portale o l’APP del CoGeAPS. L’ammontare dei crediti per la frequenza a questi corsi contribuisce al raggiungimento dell’obbligo formativo limitatamente al 20% dell'obbligo individuale triennale.
Soltanto i corsi con data inizio a partire dal primo gennaio 2020 saranno riconosciuti nell’ambito della Formazione individuale a decorrere dal triennio 2020/2022.
L’ampliamento delle modalità previste per acquisire crediti ECM tramite la formazione individuale è il risultato dell’azione proattiva della FNOMCeO, volta ad agevolare i medici e gli odontoiatri nel soddisfacimento del loro percorso formativo.
Il Presidente FNOMCeO
Filippo Anelli