Area odontoiatri

Si ritiene opportuno trasmettere per opportuna conoscenza il documento della CAO di Roma, concernente le criticità del sistema della sanità integrativa e i possibili riflessi sul diritto alla libera scelta del professionista, sull’autonomia professionale e sulla qualità delle cure rese ai cittadini.

Clicca per accedere all'articolo Respinto emendamento 4.3 (Riconoscimento e valorizzazione della professione di odontotecnico).

A.C. 2700 - Delega a Governo in materia di professioni sanitarie e disposizioni relative alla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie – Respinto emendamento 4.3 (Riconoscimento e valorizzazione della professione di odontotecnico).

La Fnomceo segnala che il Tar Marche con sentenza n.752 del 1° giugno 2026 ha ribadito che, a legislazione vigente, le prestazioni dell’igienista dentale devono essere rese su indicazione medica e in compresenza dell’odontoiatra, confermando, quindi, che i professionisti laureati in igiene dentale e iscritti al relativo albo non possono aprire strutture sanitarie e/o studi professionali autonomi.

Si pubblica la Relazione presentata dal Presidente CAO, Dr. Ignazio Stella, durante l'Assemblea degli Iscritti che si è tenuta all'Hotel Astoria Italia lo scorso 6 dicembre 2025.

pdf Relazione Presidente CAO all'Assemblea degli Iscritti del 06/12/2025(198 KB)

In risposta al quesito posto da ANDI in in materia di alimentazione del Fascicolo sanitario elettronico (FSE) da parte degli esercenti la libera professione di odontoiatra, si pubblica di seguito la risposta fornita da FNOMCeO.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/782, che modifica la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti minimi di formazione per le
professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista e farmacista.