OBBLIGHI FORMATIVI ECM DERIVANTI DAL Decreto Legislativo n.101 del 31/07/2020

RADIOPROTEZIONE

 

Il Decreto Legislativo n.101 del 31/07/2020 prevede che I professionisti sanitari che operano in ambiti direttamente connessi con all'esposizione medica e, limitatamente alle tematiche connesse ai criteri di giustificazione e appropriatezza, i medici di medicina generale e i pediatri di famiglia, devono seguire corsi di formazione in materia di radioprotezione del paziente nell'ambito della formazione continua di cui all'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche” (art.2).

“I crediti specifici in materia di radioprotezione devono rappresentare almeno il 10 per cento dei crediti complessivi previsti nel triennio per i medici specialisti, i medici di medicina generale, i pediatri di famiglia, i tecnici sanitari di radiologia medica, gli infermieri e gli infermieri pediatrici, e almeno il 15 per cento dei crediti complessivi previsti nel triennio per gli specialisti in fisica medica e per i medici specialisti e gli odontoiatri che svolgono attività complementare “(art.4).

Dagli articoli sopra riportati, si evince l’importanza che riveste la tematica anche in ambito ECM, per il quale ogni Sanitario ha un obbligo da adempiere che deriva dall’ articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche (Educazione Continua in Medicina).

Il Ministero della Salute ha emanato una nota del 22/07/2022 in seguito alla richiesta di chiarimento formulata da FNOMCeO sull’obbligo formativo ECM in materia di radioprotezione.

Il Ministero ha specificato che i medici di qualsiasi specializzazione e modalità di esercizio della professione sono tenuti alla formazione e all’aggiornamento ECM sulla radioprotezione.

Nel caso specifico dei medici specialisti, dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera scelta la ratio dei commi 2 e 4 dell’art. 162, è che i medici di qualsiasi specializzazione e modalità di esercizio della professione siano tenuti alla formazione e aggiornamento ECM di radioprotezione in quanto tutti potenziali prescriventi, inclusi gli odontoiatri.

Il 31/12/2022 scadrà l’attuale triennio formativo (2020-2022) ECM ed ogni Iscritto potrà verificare la propria posizione sul Sito CoGeAPS (https://application.cogeaps.it/login/ ) accedendovi con il proprio SPID (identità digitale).

Nella scheda personale sono contenuti tutti i dati relativi alle partecipazioni ECM effettuate nel corso del triennio e dei trienni precedenti.

Accedendo al tasto con la dicitura RADIOPROTEZIONE, si potranno conteggiare, seguendo le indicazioni, i crediti ECM previsti per l’assolvimento della percentuale prevista.

 

Si ricorda a tutti che, i crediti maturati attraverso i corsi FAD (Formazione a Distanza), verranno conteggiati e potranno essere pertanto visibili, solamente al termine della validità del corso stesso. Es.

  • La frequenza ad un corso FAD che termina il 31/12/2022, potrà essere riscontrata nella propria scheda personale in COGeAPS, entro i 90 gg. previsti affinchè i Provider trasmettano i report, quindi non prima di aprile 2023.

La certificazione dell’assolvimento dell’obbligo formativo, che potrà essere rilasciata solamente al termine del triennio formativo su esplicita richiesta, è di competenza degli Ordini a differenza della stampa dell’Attestazione che è disponibile per tutti.