Articolo 4, comma 5 (Crediti formativi per la formazione continua in medicina)
Il comma 5 dell’articolo 4, interamente sostituito durante l’esame in sede referente, modifica la normativa vigente in materia di disciplina transitoria per la maturazione dei crediti formativi in ambito di formazione continua in medicina relativamente al triennio 2020-2022, prorogandola di un anno, a tutto il 2023.
Detti crediti, pertanto, si intendono già maturati in ragione di un terzo in tale periodo per tutti i professionisti sanitari che hanno continuato a svolgere la propria attività professionale nel periodo dell’emergenza pandemica per COVID-19. Il triennio formativo 2023-2025 ed il relativo obbligo formativo hanno, invece, ordinaria decorrenza dal 1° gennaio 2023.
Le nuove disposizioni intervengono anche sulla certificazione dell’assolvimento dell’obbligo formativo per i trienni 2014-2016 e 2017-2019, prevedendo la possibilità dell’assolvimento dei corrispondenti obblighi formativi attraverso specifici crediti compensativi da definire con provvedimento della Commissione nazionale della formazione continua.
Il comma 5 prevede, mediante l’aggiunta dei commi 1-bis e 1-ter all’articolo 5-bis del decreto-legge 29 maggio 2020, n. 34 (L. n. 77/2020), le seguenti disposizioni:
- la proroga di un anno, al 31 dicembre 2023, del periodo per la maturazione automatica, già prevista per il triennio 2020-2022, dei crediti formativi per ECM (attività di formazione continua in medicina) in ragione di un terzo, a beneficio di tutti i professionisti sanitari individuati dalla L. n.3/2018 che hanno continuato a svolgere la propria attività professionale nel periodo dell’emergenza pandemica per COVID-19 (comma 1-bis). La nuova disposizione specifica e chiarisce inoltre che il triennio formativo 2023-2025 ed il relativo obbligo formativo hanno, invece, ordinaria decorrenza dal 1° gennaio 2023;
- la certificazione dell’assolvimento dell’obbligo formativo anche per i trienni 2014-2016 e 2017-2019, la quale può essere comunque conseguita, in caso di mancato raggiungimento degli obblighi formativi nei termini previsti, attraverso crediti compensativi definiti con provvedimento della Commissione nazionale della formazione continua. Si ricorda che quest’ultima è stata recentemente ricostituita presso l'Agenzia per i servizi sanitari regionali - AgeNaS con il D.M. del 27 settembre 2022 ai fini dell'espletamento dei compiti previsti dall'articolo 16-ter, comma 2, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, dall'Accordo Stato-Regioni del 1° agosto 2007, nonché dall'Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017, prevedendone la durata in carica per tre anni dalla data del suo insediamento.
Tra i compiti assegnati alla predetta Commissione si segnalano:
- la definizione degli obiettivi formativi di interesse nazionale, con particolare riferimento alla elaborazione, diffusione e adozione delle linee guida e dei relativi percorsi diagnostico-terapeutici;
- la definizione dei crediti formativi che devono essere complessivamente maturati dagli operatori in un determinato arco di tempo e degli indirizzi per la organizzazione dei programmi di formazione predisposti a livello regionale nonché i criteri e gli strumenti per il riconoscimento e la valutazione delle esperienze formative;
- l’individuazione, in conformità agli accordi e alle intese sancite in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni e Province autonome, in relazione alla durata della sperimentazione, dei crediti formativi da riconoscere ai professionisti sanitari che presso le strutture sanitarie e socio-sanitarie sono impegnati nella sperimentazione clinica dei medicinali;
- la definizione dei requisiti per l'accreditamento delle società scientifiche, nonché dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività formative e la verifica della sussistenza dei requisiti stessi.
Si ricorda inoltre che, ai sensi della disciplina prevista all’articolo 16-bis del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, la formazione continua comprende l'aggiornamento professionale e la formazione permanente, successivamente al corso di diploma, laurea, specializzazione, formazione complementare, formazione specifica in medicina generale, diretta ad adeguare per tutto l'arco della vita professionale le conoscenze professionali. Essa consiste in attività di qualificazione specifica per i diversi profili professionali, attraverso la partecipazione a corsi, convegni, seminari, organizzati da istituzioni pubbliche o private accreditate ai sensi del presente decreto, nonché soggiorni di studio e la partecipazione a studi clinici controllati e ad attività di ricerca, di sperimentazione e di sviluppo.
Inoltre, nell’ordinamento vigente l’ECM produce i seguenti effetti normativi (art. 16-quateri del sopra citato D.Lgs. 502/1992):
- la partecipazione alle attività di formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere attività professionale, in qualità di dipendente o libero professionista, per conto delle aziende ospedaliere, delle università, delle aziende sanitarie locali e delle strutture sanitarie private;
- i contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente e convenzionato individuano specifici elementi di penalizzazione, anche di natura economica, per il personale che nel triennio non abbia conseguito il minimo di crediti formativi stabilito dalla Commissione nazionale per la formazione continua;
- per le strutture sanitarie private l'adempimento, da parte del personale sanitario dipendente o convenzionato che operi nella struttura, dell'obbligo di partecipazione alla formazione continua e la maturazione dei crediti nel triennio costituiscono requisito essenziale per il conseguimento o la conservazione dell'accreditamento da parte del Servizio sanitario nazionale.