la Legge n.238/2021 ha modificato la disciplina contenuta nell’art.1, comma 536, della Legge n.145/2018 prevedendo che il direttore sanitario di una struttura sanitaria privata di cura non ha più l’obbligo di iscriversi all’Albo dell’Ordine territorialmente competente per il luogo dove ha la sede operativa bensì, pur rimanendo iscritto in albo di altro Ordine, possa, qualora ne ricorrano i presupposti, essere sottoposto all’esercizio del potere disciplinare dell’Ordine territorialmente competente per il luogo dove ha la propria sede operativa limitatamente alle funzioni connesse all’incarico.

 Questa modifica ha di fatto introdotto un’eccezione alla regola generale che attribuisce la competenza disciplinare alla Commissione d’Albo dell’Ordine territoriale dove è iscritto il professionista e si configura come norma eccezionale che deve essere circoscritta, nella sua applicazione, all’ambito strettamente previsto dalla disposizione.
Pertanto, il potere disciplinare dell’Ordine territorialmente competente per il luogo in cui ha sede la struttura dovrà limitarsi, nella sua analisi e nel suo percorso logico – giuridico, alla valutazione dei soli fatti connessi all’incarico presso la struttura sanitaria privata.
Coerentemente l’eventuale sanzione adottata dalla Commissione produrrà i propri effetti limitatamente al particolare incarico ferma rimanendo la competenza disciplinare per l’esercizio professionale del sanitario, che non riguardi la specifica funzione di direttore sanitario, in capo all’Ordine che detiene l’Albo dove il sanitario è iscritto.

Nel caso in cui un Ordine debba avviare un procedimento disciplinare ex art. 1, comma 536, della Legge n.145/2018 si suggerisce di darne immediato riscontro all’Ordine dove il sanitario è iscritto fornendo le informazioni sull’ iter del procedimento e sul provvedimento finale il quale dovrà essere annotato nell’Albo dove è iscritto il professionista a cura dell’Ordine che dovrà mettere in chiaro l’ambito in cui la sanzione è circoscritta.
L’Ordine chiamato in causa in un eventuale appello è quello che ha adottato il provvedimento disciplinare atteso che l’Ordine di iscrizione non è intervenuto in nessuna fase del procedimento disciplinare