Importante comunicazione da parte del Tribunale di Udine in merito alla disciplina della iscrizione e della tenuta dell’albo dei consulenti tecnici d’ufficio e dell’albo dei periti presso il tribunale di cui all’ art. 16-novies del d.l. 18.10.2012, n. 179, introdotto dall’art. 14, comma 2 del d.l. 27.06.2015, n.83, convertito con legge 06.08.2012, n. 132.
Si invitano gli interessati a prenderne visione qui sotto.
pdf Tribunale di Udine - comunicazione Albo Periti (1.16 MB)
Le nuove norme prevedono l’istituzione preso il Ministero della giustizia di un elenco nazionale dei consulenti tecnici d’ufficio, suddiviso per categorie e contenente l’indicazione dei settori di specializzazione per ciascuna categoria.
Con il decreto del Ministro della giustizia del 04.08.2023, n. 109, è stato approvato il Regolamento concernente l’individuazione dei requisiti per l’iscrizione all’albo dei consulenti tecnici d’ufficio e le regole di formazione, la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco nazionale dei consulenti tecnici d’ufficio.
In base all’ art. 16-novies, comma7 del d.l. n. 179 del 2012 e dell’art.10 del d.m. n. 109 del 2023, i soggetti che alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale, ovvero alla data del 26 agosto 2023, erano già iscritti nell’albo dei consulenti tecnici d’ufficio e nell’albo dei periti tenuti presso il tribunale mantengono l’iscrizione, a sono tenuti ad inserire i loro dati (in sostanza a chiedere l’iscrizione) nell’elenco nazionale e possono chiedere di essere inseriti in uno o più settori di specializzazione della categoria di appartenenza o di diversa categoria, allegando all’istanza da inoltrare telematicamente, la documentazione prescritta del citato decreto ministeriale.
I soggetti già iscritti all’albo dei CTU o all’albo dei periti dovranno quindi presentare con le prescritte modalità telematiche, accedendo al sistema tramite il link presente nell’ Area Servizi sotto la voce Portale Albo CTU del Portale dei Servizi https://pst.giustizia.it ,domanda di iscrizione entro il termine perentorio del 04 marzo 2024, data a partire dalla quale gli albi dei CTU già esistenti saranno sostituiti ad ogni effetto dagli albi telematici e dall’elenco nazionale.
Allego il d.m. 04.08.2023, n. 109 al quale è allegato l’elenco delle categorie e delle specializzazioni nei quali è possibile chiedere di essere inseriti, nonché il manuale contenente le istruzioni per l’inserimento della domanda di iscrizione albi; richiamo in particolare l’attenzione sulle istruzioni contenute a pag. 14 e a pag. 16 del manuale, che riguardano i soggetti già iscritti agli albi del tribunale.
Segnalo inoltre che all’indirizzo internet
https://www.giustizia.it/giustizia/page/it/come_fare_per_iscrizione_albi_consulenti_tecnici_periti
sono reperibili due video tutorial relativi all’iscrizione agli albi dei CTU e periti.
Segnalo, infine, che i soggetti già iscritti all’albo dei CTU o all’albo dei periti che chiedono l’iscrizione nell’elenco nazionale non sono tenuti al pagamento della tassa di concessione governativa (v. Pag. 37 del manuale) che invece sarà richiesta ai nuovi iscritti a partire dal 04 marzo 2024.
Prego voler dare sollecita diffusione della presente missiva e degli allegati agli appartenenti a codesto Ordine/Collegio che risultino iscritti agli albi dei CTU e dei periti di questo Tribunale.
Analoga sollecitazione viene fatta alla Camera di Commercio locale per ciò che riguarda gli iscritti tramite tale Ente.
Nel ringraziare per l’attenzione, il Tribunale di Udine rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento (mail:
pdf Manuale Utente Candidato CTU (1.96 MB)
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COMUNICAZIONE FNOMCeO DEL 12/01/2024
il Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l’analisi statistica e le politiche di coesione del Ministero della Giustizia ha trasmesso, in data 15/12/2023, una nota ufficiale concernente l’attivazione del nuovo portale Internet denominato "Portale Albo CTU, periti ed elenco nazionale".
Tale iniziativa è stata promossa per garantire l'effettiva attuazione delle disposizioni normative relative all'albo CTU, all'albo periti ed all'elenco nazionale, conformemente a quanto stabilito dal decreto ministeriale 4 agosto 2023 n.109.
La suddetta nota contiene i dettagli e le indicazioni inerenti all'implementazione del suddetto portale, nonché le modalità di iscrizione sullo stesso, unitamente alle specifiche tecniche e ai termini per la presentazione delle domande.
Al riguardo, si evidenziano i seguenti punti:
- l’accesso al portale è disponibile a partire dal 4 gennaio 2024;
- i consulenti tecnici d’ufficio e i periti già iscritti negli albi circondariali tenuti in modalità cartacea alla data del 4 gennaio 2024, dalla medesima data potranno ripresentare la domanda di iscrizione attraverso la procedura telematica, senza necessità di effettuare un nuovo pagamento del bollo e della tassa di concessione governativa, entro il termine perentorio del 4 marzo 2024;
- le nuove domande di iscrizione all’albo CTU potranno essere presentate dai professionisti esclusivamente nell’arco di due finestre temporali, comprese l’una tra il 1°marzo e il 30 aprile e l’altra tra il 1° settembre e il 31 ottobre di ciascun anno.
PRECISAZIONE IMPORTANTE (Nota FNOMCeO del 08/02/2024
A integrazione della nota CTU dell’8.02.2024 prot. n 2024.2187 si rileva che con l'entrata in vigore delle disposizioni della Legge 183/11 le certificazioni rilasciate dalla pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del dpr 445/2000. Conseguentemente le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono accettarli né richiederli, tanto più in quanto tali comportamenti integrano, per espressa previsione, violazione dei doveri d'ufficio ai sensi dell'art. 74, comma 2, lett. a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.
L'art. 43, comma 1, del D.P.R. 445/2000 come modificato dall'art. 15, comma 1, lett. c), della Legge 183/11 prevede che "le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione da parte dell'interessato degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato".
Pertanto, stante quanto si è esposto, si chiarisce che ai fini dell’iscrizione all’albo dei CTU è sufficiente la dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 D.P.R. 445/2000 relativa all’iscrizione all’albo degli odontoiatri.