Si segnala per opportuna conoscenza che sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30.12.2023 è stato pubblicato il decreto-legge indicato in oggetto di cui si riportano di seguito le disposizioni di maggiore interesse così come illustrate nel dossier dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Articolo 3, comma 3 (Semplificazione in tema di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari)

L’articolo 3, comma 3, proroga, anche per il 2024, l'esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria.

Nel dettaglio, l'articolo 3, comma 3, modificando il comma 1 dell’articolo 10-bis del decreto-legge n. 119 del 2018, proroga per l’anno 2024 il carattere transitorio del divieto di fatturazione elettronica da parte degli operatori sanitari tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, al fine di garantire la tutela dei dati personali nelle more dell’individuazione di specifici sistemi di fatturazione elettronica per i soggetti che effettuano prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche.

La norma si applica ai soggetti tenuti all'invio dei dati, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 175 del 2014 (recante "Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata")

Il comma 3 sopra richiamato elenca i seguenti soggetti: le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie, pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

Il comma 4 demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'individuazione di termini e modalità per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi a talune spese che danno diritto a deduzioni dal reddito.

Articolo 3, comma 12 (Proroga Convenzione dei servizi informatici del Sistema Tessera Sanitaria e dell’Infrastruttura nazionale per l’interoperabilità dei fascicoli sanitari elettronici - INI)

Il comma 12 dell’articolo 3 in esame proroga fino al 31 marzo 2024 gli effetti giuridici delle disposizioni in scadenza al 31 dicembre 2023 previste dalla Convenzione fra il Ministero dell’economia e delle finanze, Agenzia delle entrate e Sogei del 23 dicembre 2009, e dei relativi Accordi Convenzionali attuativi, in relazione ai servizi informatici del Sistema Tessera Sanitaria e dell’Infrastruttura nazionale per l’interoperabilità dei fascicoli sanitari elettronici (INI). Ciò al fine di garantire l’erogazione senza soluzione di continuità di tali servizi, anche per le finalità degli specifici interventi previsti dal PNRR, nelle more del definitivo perfezionamento della nuova Convenzione.

La norma in esame è prevista anche per le finalità degli specifici interventi disposti dal PNRR, nelle more del definitivo perfezionamento della nuova Convenzione.

Con riferimento a tali interventi, si segnala quanto disposto dal D.L. n. 4/2022, che novellando l’art. 12 del D.L n. 179/2012 (L. n. 221/2012), è intervenuto sull’architettura dati (cd. Ecosistema Dati Sanitari) del FSE e sull’abilitazione di una standardizzazione formato dati e codifiche su tutto il territorio nazionale, incaricando la Sogei di occuparsi dello sviluppo di tale Ecosistema in convenzione con l’Agenas.

L’EDS è alimentato dai dati trasmessi dalle strutture sanitarie e socio-sanitarie, dagli enti del Servizio sanitario nazionale e da quelli resi disponibili tramite il sistema Tessera Sanitaria. Il Ministero della salute è titolare del trattamento dei dati raccolti e generati dall’EDS, la cui gestione operativa è affidata all’AGENAS, che la effettua in qualità di responsabile del trattamento per conto del predetto Ministero. A tale scopo esso si avvale, mediante la stipula di apposita convenzione, della citata società di gestione del sistema informativo dell’amministrazione finanziaria.

Tra gli altri interventi obiettivo del PNRR, vi è stata l’approvazione con D.M Salute 20.5.2022 delle Linee guida di indirizzo che definiscono i nuovi contenuti, i nuovi servizi e la nuova architettura del FSE. Per quanto riguarda i progetti regionali, in conformità con quanto previsto all’interno dei Piani operativi allegati ai CIS sottoscritti con le Regioni e le Province autonome in data 30 e 31 maggio 2022, è stato siglato il D.I. Ministro Innovazione Tecnologica e Transizione digitale, Min. Salute e MEF 8 agosto 2022 per l’assegnazione risorse della linea di attività M6C2 1.3.1(b) “Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni” nell’ambito investimento M6C2 1.3. Il Decreto Interministeriale 18.5.2022 ha inoltre disposto l’“Integrazione dei dati essenziali che compongono i documenti del FSE”, ampliando i documenti clinici presenti nel Fascicolo nelle diverse Regioni.

Articolo 4, comma 1 (Proroga del termine di approvazione del bilancio preventivo degli ordini delle professioni sanitarie)

Il comma 1 dell’articolo 4 in esame proroga fino alla data della presentazione del conto consuntivo dell’anno 2023 (vale a dire fino al 30 aprile 2024) il termine di approvazione del bilancio preventivo dell’anno 2024 degli Ordini delle professioni sanitarie fissato al 31/12/2023. Ciò al fine di semplificare l’applicazione delle procedure di approvazione dei bilanci degli ordini professionali in base al principio di economia di gestione.

La disposizione in esame interviene sul procedimento di approvazione del bilancio preventivo degli Ordini delle professioni sanitarie di cui al D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233, prorogando per la prima volta il termine per la presentazione dello stesso, in considerazione del breve periodo di tempo disponibile per convocare le Assemblee ed approvare il bilancio nei termini di legge (31 dicembre 2023), dato anche l’elevato numero di iscritti ed i conseguenti oneri per le convocazioni assembleari.

La legge istitutiva degli ordini professionali, il citato D.LGS.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, concerne la costituzione degli Ordini delle professioni sanitarie in ogni provincia, con un albo permanente per ciascun ordine, in cui sono iscritti i professionisti della rispettiva categoria, residenti nella circoscrizione. Gli Ordini provinciali sono riuniti rispettivamente in Federazioni nazionali con sede in Roma.

L’articolo 3 della L. n. 3 del 2018 che ha, tra l’altro, disposto norme di delega per il riordino delle professioni sanitarie (c.d. Legge Lorenzin), ha operato una revisione della disciplina di tali professioni, in parte novellando il richiamato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 13 settembre 1946, ai Capi I, II e III, concernenti gli ordini delle professioni sanitarie, gli albi nazionali e le federazioni nazionali, e in parte introducendo nuove disposizioni relative agli ordini e alle federazioni, con l’obiettivo di introdurre una riforma organica, intervenendo direttamente a modificare la normativa vigente, in chiave di ammodernamento della disciplina di tali professioni che richiedono maggiore garanzia del livello di professionalità. Ciò anche per tenere conto dei principi della direttiva 2005/36/CE, recepita con D.Lgs. n. 206/2007, che riguarda, tra l’altro, il riconoscimento delle qualifiche professionali già acquisite in uno o più Stati membri dell'Unione europea, per l'accesso alle professioni regolamentate ed il loro esercizio, allo scopo di prevenire comportamenti non coerenti con la deontologia professionale. La norma, in ogni caso, non prefigura un diverso assetto organizzativo in quanto le attività disciplinate sono già espletate dagli enti interessati, con oneri coperti, per la totalità, a valere sui contributi a carico degli iscritti.

È compito di ciascun Consiglio direttivo di ciascun Ordine provvedere all'amministrazione dei beni spettanti all'Ordine e proporre all'approvazione dell'Assemblea degli iscritti il bilancio preventivo riferito all’anno successivo ed il conto consuntivo, che si chiudono entro l’anno solare in corso.

Articolo 4, comma 2 (Proroga di termini in materia di incarichi provvisori o di sostituzione conferiti ai laureati in medicina e chirurgia abilitati e ai medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria)

La disposizione in titolo proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 il termine finale di applicazione di una speciale disciplina transitoria che consente ai laureati in medicina e chirurgia abilitati di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale, nonché ai medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria, durante il percorso formativo, di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il servizio sanitario nazionale.

Tale disciplina transitoria, in primo luogo, permette ai medici abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di formazione specialistica (presso le scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia) o ai corsi di formazione specifica in medicina generale, l'assunzione di incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale.

Nell’ambito del suddetto regime transitorio, per gli iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, le ore di attività svolte devono essere considerate a tutti gli effetti quali attività pratiche, da computare nel monte ore complessivo previsto. In caso di assunzione di incarico provvisorio che comporti l'assegnazione di un numero di assistiti superiore a 800, l'erogazione della borsa di studio è sospesa.

Quanto agli iscritti ai corsi di formazione specialistica, il periodo di attività è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.

Al riguardo, le norme generali vigenti prevedono che i medici abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione specifica in medicina generale, possano assumere incarichi di sostituzione di medici di medicina generale ma non anche incarichi provvisori autonomi.

In secondo luogo, la disciplina transitoria oggetto di proroga consente ai medici iscritti al corso di formazione specialistica in pediatria, durante il percorso formativo, l'assunzione di incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta. Anche in questo caso, il periodo di attività è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione, e le università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.

Articolo 4, comma 3 (Proroga dei termini di validità dell’iscrizione all’elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle ASL e di altri enti del Servizio Sanitario Nazionale)

Il comma 3 dell’articolo 4 in commento dispone la proroga del termine di validità dell’iscrizione nell’elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle ASL, AO (Aziende ospedaliere) e degli altri enti del SSN, in scadenza il 31 marzo 2024, per i soggetti iscritti nell’apposito elenco del Ministero della salute, fino alla pubblicazione del nuovo elenco aggiornato e comunque non oltre il 31 dicembre 2024.

Articolo 4, comma 4 (Proroga della possibilità di conferimento di alcuni tipi di incarichi a tempo determinato nell'ambito del SSN) Il comma in titolo consente alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN) di utilizzare, anche per l’anno 2024, alcuni strumenti straordinari, previsti nel periodo emergenziale legato al COVID-19 e successivamente prorogati, per far fronte alle carenze di personale sanitario e socio-sanitario che non possono essere risolte con gli ordinari istituti previsti dall’ordinamento. Si tratta del conferimento di incarichi di lavoro autonomo o a tempo determinato a medici specializzandi e del conferimento di incarichi a tempo determinato a personale delle professioni sanitarie e ad operatori socio-sanitari.

In particolare, il comma in esame modifica la lettera a) dell’articolo 1, comma 268, della legge di bilancio 2022.

La disposizione oggetto di novella - ai fini di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali, di far fronte alla lunghezza delle liste d’attesa e di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale (anche nello svolgimento del servizio durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19) - consentiva che, ancora fino a tutto il biennio 2022-2023, gli enti ed aziende del SSN conferissero incarichi in base ad alcune disposizioni transitorie richiamate, nonché nel rispetto di determinate condizioni.

In virtù della prima modifica introdotta dal comma in esame, il conferimento dei predetti incarichi resta possibile anche nell'anno 2024.

In particolare, si consente che gli enti ed aziende succitati continuino in tale anno a conferire incarichi di lavoro autonomo, ivi compresi incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, a medici specializzandi iscritti all'ultimo o al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, nonché, mediante avviso pubblico e selezione per titoli o colloquio orale, ovvero per titoli e colloquio orale, incarichi individuali a tempo determinato al personale delle professioni sanitarie e ad operatori socio-sanitari, oltre che ai medici specializzandi predetti.

Tali facoltà sono esercitabili anche mediante proroga dei rapporti omologhi già in corso (stipulati in base alle suddette norme transitorie), fino ad un termine, in ogni caso, non successivo al 31 dicembre 2024. Le facoltà anzidette sono subordinate al rispetto dei limiti generali di spesa per il personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale e alla condizione della previa verifica dell'impossibilità di utilizzare personale già in servizio o di ricorrere agli idonei di graduatorie concorsuali in corso di validità.

Articolo 4, comma 5 (Proroga di disposizioni in tema di reclutamento a tempo determinato di personale medico)

Il comma in titolo stabilisce un'ulteriore proroga, fino al 31 dicembre 2024, delle disposizioni che consentono alle aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale di procedere - in deroga alla normativa vigente in materia di gestione del personale delle pubbliche amministrazioni e di riduzione dei costi degli apparati amministrativi - al reclutamento a tempo determinato di laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali. Viene specificato che la predetta forma di reclutamento deve avvenire, qualora utilizzata, nel rispetto dei vigenti limiti alla spesa per il personale sanitario.

Il comma in esame reca una modifica testuale all’articolo 4, comma 3, del decreto–legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, relativo al conferimento di incarichi di lavoro autonomo ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati e iscritti agli ordini professionali (anche se privi della specializzazione, come precisa la disposizione in commento).

Per effetto della predetta modifica, le disposizioni di cui all’articolo 2 -bis, comma 3, del decreto-legge 18/2020, richiamate dalla disposizione in oggetto, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2024, nel rispetto della normativa vigente in materia di limiti alla spesa il personale sanitario. Il testo previgente della norma novellata prevedeva l’applicabilità delle disposizioni richiamate, in tema di reclutamento a tempo determinato, fino al 31dicembre 2023 e “nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente”.

Le disposizioni di cui è stabilita la proroga consentono che alcuni incarichi di lavoro autonomo (ivi compresi incarichi di collaborazione coordinata e continuativa), già previsti dalla disciplina transitoria in materia di emergenza epidemiologica da COVID-19, possano essere attribuiti - da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale - anche a tutti i laureati in medicina e chirurgia abilitati all’esercizio della professione medica e iscritti all'ordine professionale. Gli incarichi in questione, secondo quanto previsto dalla disciplina transitoria prorogata, devono avere durata non superiore a sei mesi e sono conferibili in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Articolo 4, comma 6 (Incarichi a sanitari e operatori socio-sanitari in quiescenza)

Il comma 6 dell’articolo 4 proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 la normativa transitoria che consente il conferimento, da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari e al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza (anche se non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo), nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza.

La durata di ciascun contratto di lavoro in esame non può essere superiore a sei mesi; i medesimi rapporti di lavoro non possono superare il termine ora oggetto di proroga. Resta fermo che il conferimento degli incarichi in esame è subordinato alla verifica dell’impossibilità di assumere personale (la sussistenza di tale impossibilità deve essere verificata anche rispetto all’ipotesi di ricorso agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore).

Il comma 6 specifica che:

- la proroga è prevista nel rispetto dei limiti vigenti di spesa per il personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario regionale;

- si applicano (ove ne sussistano i presupposti) le norme sul divieto di cumulo degli emolumenti lavorativi con i trattamenti pensionistici liquidati in base ad una delle cosiddette quote 100, 102 e 103. Si ricorda che, in base alla disciplina transitoria oggetto della proroga in esame, il cumulo era finora ammesso, con riferimento, dunque, agli emolumenti relativi al periodo anteriore al 1° gennaio 2024

Articolo 4, comma 7 (Proroga della sperimentazione della Farmacia dei servizi)

Il comma in titolo, redatto in forma di novella ad alcuni commi della legge di bilancio 2018, prevede la prosecuzione della sperimentazione della Farmacia dei servizi nell’anno 2024, con effettuazione di una valutazione finale degli esiti. Dispone, altresì, in ordine alla relativa autorizzazione di spesa (25,3 milioni di euro).

Il decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, ha riconosciuto il ruolo della farmacia come presidio sanitario in grado di erogare, oltre ai farmaci, una serie di prestazioni sanitarie aggiuntive, individuando “i nuovi servizi assicurati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto di quanto previsto dai Piani socio-sanitari regionali e previa adesione del titolare della farmacia”.

Articolo 4, comma 8 (Incentivo al processo di riorganizzazione della rete dei laboratori del Servizio sanitario nazionale)

Il comma 8 dell’articolo 4 in esame proroga al 31 dicembre 2024 il termine del 31 dicembre 2023 entro il quale le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate che erogano prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio devono approvare gli specifici piani organizzativi per l’adeguamento agli standard di utilizzo di metodiche automatizzate al fine di incrementare l’efficienza delle soglie minime, sia degli esami di laboratorio sia delle prestazioni specialistiche ovvero dei campioni analizzati con tecnologia NGS (sequenziamento di nuova generazione). Ciò al fine di convalidare il contributo da parte delle Regioni o Province autonome erogato per favorire il processo di completamento della riorganizzazione della rete di queste strutture sanitarie ancora in via di completamento e di relativa valutazione da parte del Governo.