In prima analisi, occorre individuare il quadro normativo di riferimento nel D.Lgs 101/20, entrato in vigore il 27/08/20, il quale recepisce la direttiva europea 2013/59/Euratom riguardante la protezione contro i pericoli derivanti dalla esposizione alle radiazioni ionizzanti.
È opportuno ricordare che nel D.Lgs. 101/20 l’odontoiatra viene ricompreso nella definizione di medico specialista per l’attività complementare (art. 7, comma 1, n. 8) in quanto può svolgere attività diagnostico-terapeutica della radiologia complementare. L’odontoiatra ha titolo per indirizzare persone presso un medico specialista per indagini medico radiologiche, e altresì per assumere la responsabilità clinica delle esposizioni mediche individuali ai sensi del succitato decreto (art. 7, comma 1, n. 98). In particolare, l’art. 159, comma 13, del D.Lgs 101/20 prevede che “Le attività radiodiagnostiche complementari all'esercizio clinico possono essere svolte dal medico chirurgo in possesso della specializzazione nella disciplina in cui rientra l'attività complementare stessa, o dall'odontoiatra nell'ambito della propria attività professionale specifica.
Nell'ambito di dette attività non possono essere effettuati esami per conto di altri soggetti o professionisti sanitari pubblici o privati, né essere redatti o rilasciati referti radiologici”. Per “complementarietà” si intende maggiore tutela della salute del paziente, poiché qualsiasi tipo di indagine radiografica eseguita direttamente in studio con apparecchiature utilizzate da odontoiatri consente di ottenere quella accuratezza diagnostica ricercata in relazione allo specifico dubbio di patologia pregressa o in atto.
Pertanto, l'utilizzo di apparecchiature radiologiche è necessariamente legato alla complementarietà, inserita in un percorso diagnostico relativo alle cure dei propri pazienti; ne deriva infatti l'impossibilità di refertare, di compiere atti medici radiologici a favore di pazienti non in cura presso lo studio, e quindi di utilizzare forme pubblicitarie non corrette strumentalizzando l'uso di tali strumenti.
Inoltre, in riferimento all’oggetto, l’art. 114, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 101/2020 prevede che: "I lavoratori autonomi sono tenuti nel rispetto delle disposizioni del presente Titolo a: a) acquisire dall'esperto di radioprotezione la relazione redatta ai sensi dell'articolo 109, comma 2, sulla base delle informazioni sulle attività da svolgere fornite dallo stesso lavoratore autonomo, nonché' il relativo aggiornamento ai sensi dell'articolo 131 (...);"
L’art. 109, comma 2, del D.Lgs. 101/2020 dispone che" (...) 2. Prima dell'inizio delle pratiche disciplinate dal presente decreto, il datore di lavoro acquisisce e sottoscrive una relazione redatta e firmata dall'esperto di radioprotezione contenente:
a) la descrizione della natura e la valutazione dell’entità dell'esposizione anche al fine della classificazione di radioprotezione dei lavoratori nonchè la valutazione dell'impatto radiologico sugli individui della popolazione a seguito dell'esercizio della pratica;
b) le indicazioni di radioprotezione incluse quelle necessarie a ridurre le esposizioni dei lavoratori in tutte le condizioni di lavoro e degli individui della popolazione conformemente al principio di ottimizzazione. (...)"
Il datore di lavoro deve effettuare ed allegare al DVR ai sensi del D.Lgs 81/08, cioè la relazione di cui art. 109 del D.Lgs. 101/20, è redatta e firmata dall’esperto di radioprotezione (ERP) e dal datore di lavoro e deve avere data certa. L’art. 7, comma 1, n. 38, del D.Lgs. 101/2020 definisce l’“esercente” come una persona fisica o giuridica che ha la responsabilità giuridica ai sensi della legislazione vigente ai fini dell'espletamento di una pratica o di una sorgente di radiazioni. Ciò significa che l’esercente è il soggetto coinvolto dal punto di vista normativo e legale, nella autorizzazione sanitaria e nella detenzione della apparecchiatura radiologica, apertura, utilizzo e cessazione della pratica radiologica. Inoltre, ai sensi dell’art. 163, comma 11, del succitato decreto il responsabile dell’impianto radiologico e lo specialista in fisica medica tengono conto delle raccomandazioni e delle indicazioni europee e internazionali riguardanti i programmi di garanzia della qualità e i criteri di accettabilità delle attrezzature radiologiche utilizzate nelle esposizioni di cui all’articolo 156, commi 2 e 3.
Dunque “esperto di radioprotezione”(ERP) è “la persona, incaricata dal datore di lavoro o dall'esercente, che possiede le cognizioni, la formazione e l'esperienza necessarie per gli adempimenti di cui all'articolo 130. Le capacità e i requisiti professionali dell'esperto di radioprotezione sono disciplinate dall'articolo 130; (...)".
Il tenore delle norme in esame, in combinato disposto con la definizione di cui all'art. 7, comma 1 del D.Lgs. 101/2020, lascia chiaramente intendere che la nomina dell'esperto di radioprotezione sia in capo solo ed esclusivamente all'esercente in quanto responsabile organizzativo della pratica radiologica che determini esposizione a fini medici nonché al datore di lavoro, che può ben coincidere con l'esercente, soggetto tenuto a garantire in ogni caso la tutela della salute dei lavoratori.
In conclusione, alla luce delle su esposte osservazioni in riferimento alla fattispecie in esame, posto che bene primario per la professione medica e odontoiatrica resta ed è sicuramente la tutela della salute del cittadino, si rileva ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 101/2020 l’obbligo del medico chirurgo specialista o dell'odontoiatra che collabori presso una struttura di richiedere e di ottenere dall' dall'esperto di radioprotezione (ERP) dell'esercente la relazione già esistente redatta ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 101/2020, avendo cura di fornirgli le informazioni sulle attività che ivi svolgerà. Pertanto, il lavoratore autonomo abilitato alla radiodiagnostica complementare che collabora con una struttura sanitaria in cui è attiva tale pratica è tenuto a conoscere ai fini radioprotezionistici tutte le peculiarità della medesima compartecipando del contenuto della suddetta relazione, non sussistendo alcun obbligo di nomina da parte del medico chirurgo specialista o dell'odontoiatra di un proprio specifico personale esperto di radioprotezione (ERP).