Si segnala per opportuna conoscenza che sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 7-6-2024 è stato pubblicato il decreto-legge indicato in oggetto di cui si riportano di seguito le disposizioni di maggiore interesse così come illustrate nel dossier dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
Articolo 1 (Istituzione della Piattaforma nazionale delle Liste di Attesa) L’articolo 1, allo scopo di governare le liste di attesa, in coerenza con l'obiettivo «Potenziamento del Portale della Trasparenza" previsto dal PNRR, istituisce presso l’AGENAS la Piattaforma nazionale delle Liste di Attesa, di cui si avvale il Ministero della salute, diretta a realizzare l'interoperabilità con le piattaforme per le liste di attesa relative a ciascuna regione e provincia autonoma. L’AGENAS viene pertanto autorizzata al trattamento dei dati personali relativi alla gestione della Piattaforma (comma 1). Viene stabilito che, per la realizzazione di quanto previsto al comma 1, i dati del flusso informativo “Tessera sanitaria”, di cui all’articolo 50 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, sono resi disponibili al Ministero della salute ed alla AGENAS con modalità da definirsi con il Protocollo di cui al comma 10 del citato articolo 50, con particolare riferimento ai dati in chiaro della ricetta SSN dematerializzata e ai dati pseudonimizzati riferiti alla spesa sanitaria che confluiscono nella dichiarazione dei redditi precompilata (730) nonché ai dati relativi alle prenotazioni resi disponibili dai CUP regionali (comma 2). E’ rimesso ad un decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame, sentita AGENAS e previo parere della Conferenza Stato-Regioni, l’adozione di specifiche linee guida per definire i criteri di realizzazione, di funzionamento e di interoperabilità tra la Piattaforma nazionale e le piattaforme regionali (comma 3). Viene poi specificato che la Piattaforma opera in coerenza con il “Modello nazionale di classificazione e stratificazione della popolazione”, come sviluppato nell’ambito del Sub-investimento 1.3.2. della Missione 6 salute del PNRR. E’ rimessa ad un decreto del Ministro della salute, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, la definizione delle modalità con cui il modello è reso disponibile alle Regioni ed alle province autonome (comma 4). La Piattaforma persegue in particolare l'obiettivo di garantire l'efficacia del monitoraggio di livello nazionale (comma 5) in merito ad una serie di aspetti espressamente definiti (lett. da a) a g)). Viene inoltre previsto che a fronte di inefficienze o anomalie emerse a seguito del controllo delle agende di prenotazione, l'AGENAS può attuare meccanismi di audit nei confronti delle regioni nei cui territori insistono le aziende sanitarie titolari delle suddette agende, con finalità di verifica del corretto funzionamento del sistema di gestione delle liste di attesa (comma 6). Viene inserita infine la clausola di invarianza degli oneri finanziari, disponendosi che dall’attuazione dell’articolo in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che l’AGENAS provvede alle attività di cui all’articolo in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 7).
Articolo 2 (Organismo di verifica e controllo sull’assistenza sanitaria) L’articolo in titolo istituisce presso il Ministero della salute l’Organismo di verifica e controllo sull’assistenza sanitaria (di seguito denominato «Organismo»), destinato a operare alle dirette dipendenze del Ministro della salute (comma 1). Compito dell’Organismo è vigilare e svolgere verifiche presso le aziende sanitarie locali e ospedaliere e presso gli erogatori privati accreditati sul rispetto dei criteri di efficienza e di appropriatezza nella erogazione dei servizi e delle prestazioni sanitarie e sul corretto funzionamento del sistema di gestione delle liste di attesa e dei piani operativi per il recupero delle liste medesime (comma 2). L’Organismo è dotato del potere di accedere, a fini ispettivi, a una serie di strutture sanitarie; è altresì dotato di poteri istruttori finalizzati a corrispondere a segnalazioni di criticità; gli esiti delle verifiche svolte dall’Organismo, che può avvalersi anche del supporto del Comando Carabinieri per la tutela della salute, costituiscono elementi di valutazione del Ministero della salute ai fini dell’applicazione delle misure sanzionatorie e premiali nei confronti dei responsabili a livello regionale o aziendale (comma 3). L'Organismo è costituito da un ufficio dirigenziale di livello generale e quattro uffici di livello dirigenziale non generale; in relazione a tale previsione sono dettate disposizioni in tema di dotazione organica del Ministero della salute, conferimento di incarichi dirigenziali, reclutamento di personale, autorizzazioni di spesa, quantificazioni di oneri e relative coperture (comma 4). Il personale dell’Organismo svolge funzioni di polizia amministrativa e di polizia giudiziaria ed è ad esso riconosciuta, nei limiti del servizio cui è destinato, la qualifica di agente di pubblica sicurezza (comma 5). Gli oneri per le ispezioni sono quantificati dal comma 6, mentre il comma 7 reca le disposizioni relative alla copertura finanziaria, con riferimento ai precedenti commi 4 e 6.
Articolo 3 (Disposizioni per l’implementazione del sistema di prenotazione delle prestazioni sanitarie) L’articolo 3 detta disposizioni per l’implementazione del sistema di prenotazione delle prestazioni sanitarie, prevedendo, al comma 1, l’obbligo per gli erogatori pubblici e privati accreditati ospedalieri e ambulatoriali di afferire al Centro unico di prenotazione (CUP) regionale o infra-regionale. Il comma 2 stabilisce che, per l’attuazione di quanto previsto dal comma 1, la piena interoperabilità dei centri di prenotazione degli erogatori privati accreditati con i competenti CUP territoriali costituisce condizione preliminare, a pena di nullità, per la stipula degli accordi contrattuali di cui all’articolo 8-quinquies del D.Lgs n. 502/1992. Il comma 3 stabilisce che l’implementazione di una piena interoperabilità del sistema di prenotazione e di accesso alle prestazioni con il sistema dei CUP, da parte delle strutture sanitarie private autorizzate, costituisce un nuovo specifico elemento di valutazione da parte delle regioni e delle province autonome nell’ambito delle procedure di rilascio per l'accreditamento istituzionale ai sensi dell'articolo 8-quater del decreto legislativo n. 502 del 1992 e della relativa disciplina di attuazione di cui al decreto del Ministro della salute 19 dicembre 2022. Il comma 4 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano promuovano l’attivazione di soluzioni digitali per prenotare l’appuntamento autonomamente e per il pagamento del ticket. Il comma 5 dispone l’attivazione da parte del CUP di un sistema di disdetta, finalizzato a ricordare all’assistito la data di erogazione della prestazione, per richiedere la conferma o la cancellazione delle prenotazioni, da effettuarsi almeno due giorni lavorativi prima dell’erogazione della prestazione, anche in modalità da remoto, nonché sistemi di ottimizzazione delle agende di prenotazione, secondo le indicazioni tecniche contenute in linee di indirizzo omogenee a livello nazionale, adottate con decreto del Ministero della salute, previa intesa della Conferenza Stato-Regioni. Il comma 6 stabilisce che l’inadempienza contrattuale da parte dei soggetti affidatari dello sviluppo del CUP di una regione, accertata definitivamente, costituisce illecito professionale grave ai sensi dell’articolo 95, comma 1, lett. e), del Codice dei contratti pubblici, con conseguente esclusione dalle gare avviate in qualsiasi regione e l’impossibilità per l’operatore economico di avvalersi dell’articolo 96, commi 2,3,4,5 e 6, del Codice dei contratti pubblici. Il comma 7 precisa che nelle linee di indirizzo di cui al comma 5 devono essere altresì disciplinate le ipotesi nelle quali l’assistito che non si presenta nel giorno previsto, senza giustificata disdetta, salvo casi di forza maggiore o impossibilità sopravvenuta può essere tenuto al pagamento all’erogatore pubblico o privato accreditato della quota ordinaria di partecipazione al costo stabilita dalle norme vigenti alla data dell’appuntamento per la prestazione prenotata e non fruita, nella misura prevista per gli assistiti appartenenti alla fascia di reddito più bassa. Il comma 8 prevede che, al fine di ottimizzare la programmazione sanitaria regionale nella gestione delle patologie cronico-degenerative e oncologiche, deve essere definito e garantito l’accesso alle prestazioni presenti nei percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali (PDTA), attraverso agende dedicate. La gestione di tali agende può essere effettuata direttamente dallo specialista di riferimento o dalla struttura appositamente dedicata della ASL di appartenenza. Al comma 9 è fatto divieto alle aziende sanitarie e ospedaliere di sospendere o chiudere l’attività di prenotazione di cui all’articolo 1, comma 282, Legge n. 266/2005. In caso di mancato rispetto di tale divieto, ai fatti commessi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le sanzioni previste dall’articolo 1, comma 284, primo e secondo periodo, legge n. 266/2005, raddoppiate nel minimo e nel massimo edittale. Il comma 10 prevede che, nell’eventualità che i tempi previsti dalle classi di priorità stabilite dal Piano Nazionale di Governo delle liste di attesa 2019-2021 non possano essere rispettati, le direzioni generali aziendali sono tenute a garantire l’erogazione delle prestazioni richieste nei limiti delle risorse di cui all’articolo 1, commi 232 e 233, della legge 30 dicembre 2023 n. 213 (Legge di bilancio per il 2024), attraverso l’utilizzo dell’attività libero-professionale intramuraria, delle prestazioni aggiuntive o del sistema privato accreditato, sulla base della tariffa nazionale vigente. I direttori generali delle aziende sanitarie vigilano sul rispetto della disposizione di cui al primo periodo, anche ai fini dell’esercizio dell’azione disciplinare e di responsabilità erariale nei confronti dei soggetti ai quali sia imputabile la mancata erogazione della prestazione nei confronti dell’assistito. Il comma 11 stabilisce che, per le finalità di cui al comma precedente, il Ministero della salute, con riferimento al 30 giugno 2024, provvede al monitoraggio dell’utilizzo delle risorse di cui all’articolo 1, commi 232 e 233 della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Le predette risorse non possono essere utilizzate per finalità diverse e, ove non utilizzate, sono accantonate nei bilanci del Servizio sanitario nazionale per attuare le misure di recupero delle liste di attesa attraverso specifici piani operativi regionali, da redigersi secondo criteri e direttive convenute con apposito protocollo di intesa tra il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e la Conferenza permanente Stato-Regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il comma 12 detta, infine, la clausola di invarianza finanziaria.
Articolo 4 (Potenziamento dell’offerta assistenziale in relazione alle visite diagnostiche e specialistiche) L’articolo 4 detta disposizioni sul potenziamento dell’offerta assistenziale in relazione alle visite diagnostiche e specialistiche. Il comma 1 prevede, al fine di ridurre i tempi delle liste di attesa ed evitare le degenze prolungate dovute alla mancanza di disponibilità per gli esami diagnostici, che le visite mediche e specialistiche sono effettuate anche nei giorni di sabato e domenica, e che la fascia oraria per l’erogazione di tali prestazioni può essere prolungata. Spetta ai direttori regionali della sanità vigilare sull’attuazione di tale disposizione e trasmettere un apposito report alle competenti Direzioni generali del Ministero della salute. Lo svolgimento di tali attività rileva ai fini dell’applicazione delle misure sanzionatorie e premiali nei confronti dei direttori regionali di sanità.
Il comma 2 prevede che, presso ogni azienda sanitaria e ospedaliera, è in ogni caso assicurato il corretto ed equilibrato rapporto tra attività istituzionale e corrispondente attività libero-professionale, con il divieto che l’attività libero-professionale possa comportare per ciascun dipendente un volume di prestazione superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali. In tal senso, l’attività libero-professionale è soggetta a verifica da parte della direzione generale aziendale, con la conseguente applicazione di misure, consistenti anche nella sospensione del diritto all’attività stessa.
Articolo 5 (Superamento del tetto di spesa per l’assunzione di personale sanitario) L’articolo 5 dispone in tema di superamento del tetto di spesa già previsto per il personale del Servizio sanitario nazionale. In primo luogo, viene disposto, a decorrere dal 2024, e fino alla data di adozione dei decreti di cui al successivo comma 2, l’incremento dei valori massimi della spesa per il personale anzidetto autorizzati per l'anno 2023 ai sensi della normativa già vigente in materia. Detti valori di spesa sono incrementati annualmente a livello regionale, nell'ambito del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, del 10 per cento dell'incremento del fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente. Si stabilisce inoltre che, su richiesta della regione, l’incremento può essere aumentato di un ulteriore importo sino al 5% dello stesso, pertanto fino al 15% del medesimo incremento del fondo sanitario regionale rispetto all’esercizio precedente, compatibilmente con la programmazione regionale in materia di assunzioni e fermo restando il rispetto dell’equilibrio economico e finanziario del SSN. L’ulteriore incremento della misura massima del 5% viene autorizzato previa verifica della congruità delle misure compensative della maggiore spesa di personale mediante decreto interministeriale Salute-MEF, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni (comma 1).
A decorrere dall’anno 2025 viene poi demandata ad uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, la definizione di una metodologia per la definizione del fabbisogno di personale degli enti del SSN, ai fini della determinazione della spesa per il personale delle aziende e degli enti del SSN delle regioni, nell’ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e fermo restando il rispetto dell’equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale. Le regioni, sulla base della predetta metodologia, predispongono il piano dei fabbisogni triennali per il servizio sanitario regionale, che sono approvati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni (comma 2). Viene infine stabilito che fino all’adozione della metodologia per la definizione del fabbisogno del personale degli enti del SSN, di cui al comma 2, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 11, commi 1, 2, 3 e 4, D.L. 30 aprile 2019, n. 35 (comma 3).
Articolo 6 (Ulteriori misure per il potenziamento dell’offerta assistenziale e il rafforzamento dei Dipartimenti di salute mentale) L’articolo 6 prevede iniziative per il potenziamento dell’offerta assistenziale e per il rafforzamento dei Dipartimenti di salute mentale nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia (regioni destinatarie del Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027), iniziative da individuarsi attraverso un piano d’azione finalizzato al rafforzamento della capacità di erogazione dei servizi sanitari e all’incremento dell’utilizzo dei servizi sanitari e sociosanitari sul territorio. Tale piano, da adottare con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, previo parere della Conferenza Stato-regioni, è previsto a valere sulle risorse del Programma Nazionale predetto, e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti dalla programmazione 2021-2027 e dei criteri di ammissibilità del medesimo Programma.
Articolo 7 (Imposta sostitutiva sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario) L’articolo 7, ai commi 1 e 2, assoggetta le prestazioni aggiuntive dei dirigenti sanitari e del personale sanitario del comparto sanità a una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15%. I commi 3 e 4 recano la quantificazione degli oneri derivanti dai commi 1 e 2. Il comma 5 precisa le modalità di attuazione relative alla data di decorrenza dell’agevolazione, nonché all’accertamento, alla riscossione, alle sanzioni e al contenzioso. Il comma 6 indica le fonti di copertura finanziaria degli oneri.