Si segnala per opportuna conoscenza che il TAR del Lazio, con sentenza n.12854/2024, ha accolto le prospettazioni della FNOMCeO ed in particolare la censura del decreto del Ministro della giustizia 4 agosto 2023, n. 109, concernente la disciplina sugli Albi dei CTU
(regolamento concernente la individuazione di ulteriori categorie dell'Albo dei consulenti tecninci di ufficio e dei settori di specializzazione di ciascuna categoria...) nella parte in cui attribuisce specializzazioni proprie dell'area medica e segnatamente dell'area medico-legale agli psicologi.
Si premette che la FNOMCeO ha eccepito l'illegittimità del suddetto decreto nella parte che apre indebitamente agli psicologi l'accertamento di stati che il legislatore valuta, parlando di infermità, di competenza esclusiva del medico.
La pronuncia in esame afferma che seppure in astratto sono possibili aree contigue tra le due professioni, e parziali sovrapposizioni; tuttavia non è corretta l'attribuzione agli psicologi dei settori della capacità di intendere e volere (penale e civile), capacità di stare in atti, previdenza adulti (indennità di accompagnamento, Legge 104) e valutazione del danno.
Questa Federazione rileva che il risultato conseguito è motivo di soddisfazione per la Professione tutta in quanto precipuamente finalizzato alla difesa dell'interesse generale a che non siano menomate le competenze dei medici, scongiurando lo sconfinamento degli psicologi in ambiti diagnostici riservati esclusivamente ai medici.