In ordine alla fattispecie indicata in oggetto si rileva che l’art. 1 del D.M. 137/99 recante “Regolamento recante norme per l'individuazione della figura e relativo profilo professionale dell'igienista dentale” al comma 1 prevede che: “È individuata la figura professionale dell'igienista dentale con il seguente profilo: l'igienista dentale è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, svolge compiti relativi alla prevenzione delle affezioni orodentali su indicazione degli odontoiatri e dei medici chirurghi legittimati all'esercizio della odontoiatria”.
Il comma 3 del suddetto articolo dispone, altresì, che: “L'igienista dentale svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale, su indicazione degli odontoiatri e dei medici chirurghi legittimati all'esercizio della odontoiatria”. Dal tenore letterale della norma si evince chiaramente che l’attività professionale dell’igienista dentale è, quindi, costituita dallo svolgimento di “compiti” su “indicazione” dell’odontoiatra, svolgimento di compiti, peraltro, soggetto a controllo e riscontro. Pertanto, si ritiene che l’igienista dentale possa svolgere in piena autonomia professionale le attività di sua stretta pertinenza (ablazione del tartaro, levigatura delle radici, etc.), ma non sino al punto da elidere la necessità della compresenza, all’interno della medesima struttura o studio professionale, dell’odontoiatra. Questa CAO nazionale ribadisce che l’attività dell’Igienista dentale non può prescindere dall’indicazione terapeutica dell’odontoiatra e dunque è improponibile l’apertura di uno studio professionale autonomo da parte dell’Igienista così come sancito dalla sentenza del Consiglio di Stato n.1703/2020. Ciò detto, in considerazione della rilevanza della fattispecie in esame e al fine di consentirne un’analisi più approfondita, si trasmette il parere redatto da questa Commissione Albo Odontoiatri nazionale in merito all’apertura in forma autonoma di uno studio di igiene dentale, la sentenza del Consiglio di Stato n. 1703/2020 e il Decreto del Presidente della Repubblica del 19 febbraio 2024. Pertanto, si invitano i Presidenti CAO a dare corso alla applicazione di tali norme tramite le autorità sanitarie di controllo.