Si segnala per opportuna conoscenza che sulla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 25-10-2024 è stato pubblicato il decreto indicato in oggetto con il quale il Ministro della salute ha adottato ai sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023 n. 34, convertito, con modifiche, con legge 26 maggio 2023 n. 56, le linee guida di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

In particolare, nelle suddette linee guida è previsto che il ricorso ai c.d. gettonisti è possibile esclusivamente:
-nei soli casi di necessità ed urgenza;
-quando sia acclarata e documentata l'oggettiva impossibilità di procedere altrimenti;
-in una «unica occasione» e senza possibilità di proroga;
-per un periodo non superiore a dodici mesi.
Le suddette linee guida testualmente recano che “..il ricorso alla esternalizzazione dei servizi medico-sanitari e la fattispecie dei cc.dd. «gettonisti», assume connotazione tutt'affatto eccezionale e residuale al quale le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono ricorrere per sopperire alla grave carenza di organico del personale sanitario, nel rispetto dei limiti stringenti stabiliti dalla normativa in esame …essendo integrabile: nei soli casi di necessità ed urgenza; quando sia acclarata e documentata l'oggettiva impossibilità di procedere aliunde, merce' l'utilizzazione di personale dipendente o convenzionato già in servizio ovvero attraverso l'ordinario reclutamento del personale (concorsi, assunzione di idonei collocati in graduatorie concorsuali, convenzioni con soggetti iscritti nelle graduatorie per l'assistenza specialistica ambulatoriale interna); in una «unica occasione» e senza possibilità di proroga; per un periodo non superiore a dodici mesi. La sussistenza di tali peculiari e specifici presupposti - indefettibilmente condizionanti la facultas di ricorrere ai cc.dd. «gettonisti» - deve essere adeguatamente accertata e motivata dalla stazione appaltante, che avrà, altresì cura, di estrinsecare - nella decisione di contrarre - la sussistenza dei necessari requisiti di professionalità del personale medico ed infermieristico di cui si avvalgono gli operatori economici ed il rispetto delle disposizioni in materia di orario di lavoro di cui al decreto legislativo n. 66/2003. Si precisa, inoltre, che dalle presenti linee guida sono, altresì, escluse le prestazioni sanitarie erogate da operatori privati accreditati nell'ambito dei contratti stipulati ai sensi dell'art. 8-quinquies del decreto legislativo n. 502/1992…”.