In materia di certificazione di malattia da parte degli odontoiatri liberi professionisti la CAO nazionale aveva inviato la circolare n 88 del 2020 in cui veniva chiaramente segnalato l’obbligo a redigerla da parte del curante, inteso come il medico che ha operato sul paziente creando i presupposti per l’astensione dal lavoro.
Sono dunque inclusi anche gli odontoiatri liberi professionisti. Questa procedura è prevista oltre che dall’ art 55 septies del D.Lgs. 165/01 introdotto dall’art 69 del D.Lgs.150/09 anche dagli articoli 24 e 78 del CD a cui rimandiamo. Dopo aver approfondito l’applicazione delle norme con l’Ufficio Legislativo ed il Ministero della Salute ricevendo conferma della correttezza di quanto scritto, ci è stato ribadito che la certificazione di malattia non può essere delegata ad altri colleghi che non avendo operato su quel paziente non hanno gli estremi per una corretta valutazione del caso. Non ci sono dunque spazi interpretativi che ci permettono di eludere la norma. Rimane dunque il problema dell’invio del certificato per via telematica. Premesso che le certificazioni di assenza dal lavoro non sono numerosissime nella prassi quotidiana, ricordiamo che la credenziale per l’invio al sistema TS è la stessa che si usa per l’invio delle fatture al 730 precompilato, e comunque può essere fornita dall’Ordine Provinciale su semplice richiesta.
Ricordiamo inoltre che dal 1° gennaio 2025 è scattato l’obbligo della dematerializzazione delle ricette, anche se da varie parti si è segnalata la criticità del sistema. Ulteriori indicazioni saranno pubblicate allorchè verranno emanate dagli organi competenti.