L’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, prevede che, peraccedere alla prestazione di disoccupazione NASpI, la domanda deve essere presentataall'INPS in via telematica, entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dallacessazione del rapporto di lavoro. Il successivo comma 2 del citato articolo 6 prevedealtresì che la NASpI spetta a decorrere dall'ottavo giorno successivo alla cessazione delrapporto di lavoro o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data,dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.


Con la circolare n. 94 del 12 maggio 2015, attuativa delle disposizioni in materia diNASpI di cui agli articoli 1-14 del decreto legislativo n. 22/2015, in ordine alladecorrenza del termine di presentazione della domanda, al paragrafo 2.6 è stato chiaritoche, nel caso di evento di malattia comune indennizzabile dall’INPS o di infortunio sullavoro/malattia professionale indennizzabile da parte dell’INAIL insorto entro i sessantagiorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il terminedi presentazione della domanda rimane sospeso per un periodo pari alla duratadell’evento di malattia indennizzato o di infortunio sul lavoro/malattia professionale eriprende a decorrere, al termine del predetto evento, per la parte residua.

Inoltre, in merito alla decorrenza della prestazione, al paragrafo 2.7 della citata circolaren. 94/2015 è stato precisato che, in caso di evento di malattia o di infortunio sullavoro/malattia professionale concomitante alla cessazione del rapporto di lavoro, laprestazione spetta a decorrere dall’ottavo giorno successivo alla fine dell’evento, se ladomanda è presentata entro tale termine o dal giorno successivo alla presentazione
della domanda, qualora questa venga presentata oltre l’ottavo giorno ma comunque neitermini di legge.
Considerata l’incidenza dell’evento di malattia o di infortunio sul lavoro/malattiaprofessionale sulla decorrenza della prestazione di disoccupazione NASpI e al fine dievitare ritardi nell’istruttoria delle relative domande, gli accertamenti medico legalirelativi al riacquisto della capacità lavorativa, ai fini della liquidazione della NASpI, sonoeseguiti direttamente dalle Unità operative Complesse medico legali (UOC) o dalle Unitàoperative Semplici medico legali (UOST).

Tuttavia, nonostante tale processo di verifica del riacquisto della capacità lavorativaabbia ridotto significativamente i tempi di attesa per il riconoscimento della prestazione,al fine di rendere ancora più celeri i tempi di liquidazione delle domande in argomento,con il presente messaggio si comunica che, per le richieste di NASpI presentate dailavoratori in malattia al momento della cessazione del rapporto di lavoro, deve essereallegato il certificato medico che attesti il riacquisto della capacità lavorativa o, in caso dievento tutelato dall'INAIL, il certificato definitivo rilasciato dal predetto Ente.
I suddetti certificati medici richiesti, privi di diagnosi, devono essere allegati a cura delrichiedente la prestazione, al momento della presentazione della domanda o anchesuccessivamente con la presentazione del modello “NASpI-Com”.
Si evidenzia che le indicazioni fornite con il presente messaggio decorrono dal 1° marzo2025.
Con successivo messaggio verranno fornite indicazioni operative e procedurali per lagestione delle domande in argomento da parte delle Strutture territoriali dell’Istituto.

Il Direttore generale
Valeria Vittimberga