facendo seguito alla Comunicazione della FNOMCeO n. 206 del 18.11.2022 (all.n.1) avente ad oggetto l’”Interpello ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, in merito all’ “obbligo di sorveglianza sanitaria dei lavoratori ex art. 18 comma 1 lettera c) ed art. 41 Dlgs 81/08 e smi”, si ritiene opportuno precisare quanto segue.
Il dubbio espresso dalla Regione nel suddetto interpello è relativo all’estensione o meno della sorveglianza sanitaria ai cd rischi non normati, ossia a quelle condizioni di rischio per le quali non è previsto puntualmente un obbligo di sorveglianza sanitaria.
Analizzate le norme di riferimento del D.Lgs.n. 81/2008, la Commissione per gli interpelli in materia di tutela della salute e sicurezza su lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali afferma che esse prevedono “precisi obblighi in capo al datore di lavoro e al medico competente, in forza della loro specifica posizione di garanzia, ai fini della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e che …. la sorveglianza sanitaria debba essere ricondotta nell’alveo del suddetto articolo 41”.
Questa Commissione Albo Odontoiatri nazionale è portata ad affermare che la suddetta Commissione per gli interpelli ha ritenuto che la sorveglianza debba essere ricondotta nell’alveo dell’art. 41 del D.Lgs. n. 81 del 2008 ossia dei soli “casi previsti dalla normativa vigente” e che non sia legata alla logica “dei rischi globalmente valutati per la mansione specifica”.
La risposta all’interpello, è dunque orientata a ricondurre gli obblighi del datore di lavoro alla sola concretezza delle mansioni; rischi ambientali, organizzativi, sociali, dalla portata indeterminata, legati ad un profilo globale della salute del lavoratore e non a mansioni specifiche, non possono quindi formare oggetto di sorveglianza sanitaria in quanto non rientranti nell’elenco tassativo di legge e potranno essere affrontati esclusivamente a condizione che incidano sulle mansioni del lavoratore e, comunque, esclusivamente con misure di prevenzione di ordine tecnico e organizzativo.
Ciò premesso, occorre precisare che il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) di cui al D.Lgs. n. 81/08 è l'attestazione volta alla individuazione dei rischi presenti per la salute dei lavoratori relativamente alle attività da loro svolte e costituisce un obbligo indelegabile del Datore di lavoro (art 17 Dlgs 81/08).
Il DVR negli studi odontoiatrici ha come contenuto la stima delle probabilità che nel luogo di lavoro siano presenti dei rischi legati all’attività svolta dal lavoratore come definito ai sensi degli artt. 2, comma 1, lett. a) e 4 del D.Lgs. 81/08 e la misura del danno che gli possa provocare. Il DVR è volto ad analizzare, valutare e prevenire le situazioni di pericolo per i lavoratori, al fine di ridurre al minimo le probabilità di rischio per i lavoratori al fine di contenere il più possibile gli infortuni e le malattie professionali.
Pertanto, al datore di lavoro, in qualità di responsabile che ha l’obbligo di firmare , con data certa, tale documento pena l’invalidità giuridica dello stesso, è demandata la valutazione di tutti i rischi legati allo svolgimento delle mansioni concretamente svolte dal lavoratore nel luogo di lavoro.
Stante quanto su esposto, in riferimento fattispecie indicata in oggetto, il Ministero della salute come ribadito nella comunicazione FNOMCeO n. 44 del 15.06.2016 (all.n.2), successiva alla n. 27 del 20.3.2014 (all.n.3), ha affermato che “nel caso in cui l’attività sanitaria venga prestata nel proprio studio medico o odontoiatrico dal singolo professionista abilitato, con prevalenza del suo apporto professionale ed intellettuale rispetto alla disponibilità di beni strumentali, in assenza di complessità organizzative proprie di una struttura o di un servizio sanitario, tale luogo di lavoro, per definizione risulta essere escluso dal campo di applicazione del titolo X-bis del D.Lgs. 81/2008”.
Inoltre, il Ministero della salute ha precisato che “nel caso di studi medici o odontoiatrici che per le loro caratteristiche organizzative/funzionali risultano configurabili come strutture/servizi sanitari (con svolgimento di attività sanitarie sottoposte a responsabilità organizzativa e decisionale del datore di lavoro), anche in quest’ultima situazione l’adozione delle misure specifiche di cui all’art 286 sexies del D.Lgs. 81/2008, tra cui la sorveglianza sanitaria, non risultano di automatica adozione, essendo prevista dal medesimo articolo la necessità della loro attuazione tutte le volte che dalla valutazione dei rischi effettuata, risulti presente per i lavoratori un rischio di ferita da taglio o da punta comportante contatto con sangue o altro potenziale veicolo di infezione”.
In conclusione, alla luce delle su esposte osservazioni e in riferimento alla fattispecie in esame, in considerazione del fatto che l’argomento di cui trattasi è stato già oggetto di esame come da parere che si allega (all.n.4), questa Commissione Albo Odontoiatri nazionale rileva che in seguito alle comunicazioni FNOMCeO n. 27 del 20.3.2014 e n. 44 del 15.06.2016 non sono intervenute sostanziali modifiche in termini di disciplina normativa, non risultando di automatica applicazione le disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria.
Rimane centrale il ruolo del datore di lavoro che attraverso il DVR valuta la sua realtà lavorativa e si assume la responsabilità di ricorrere o meno alla Sorveglianza sanitaria e quindi al Medico Competente.
Cordiali saluti
Raffaele Iandolo