Illustre Ministro,
In qualità di Presidente della FNOMCeO – Ente pubblico non economico sussidiario dello Stato che agisce al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall’ordinamento, connessi all’esercizio professionale – in considerazione della
circostanza che vede nella tutela della salute del cittadino l’obiettivo principale delle professioni medica e odontoiatrica, si ritiene opportuno sottoporre all’attenzione di codesto Ministero della salute la questione relativa alla definizione del campo di applicazione del dettato normativo di cui all’art. 6- bis, comma 1, del decreto-legge 23/07/2021 n.105 (“Proroga delle deroghe alle norme alle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professioni sanitarie”),

così come modificato dall’art. 10, comma 5-quater, D.L. 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 maggio 2022, n. 52 e, successivamente, dall’art. 4-ter, comma 1, lett. b), nn. 1) e 2), D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14.

Il suddetto articolo prevede che “Al fine di fronteggiare la grave carenza di personale sanitario e socio-sanitario che si riscontra nel territorio nazionale, fino al 31 dicembre 2025 è consentito l’esercizio temporaneo, nel territorio nazionale, delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario, in deroga alle norme sul riconoscimento delle predette qualifiche professionali, secondo le procedure di cui all’articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Il professionista comunica all'Ordine competente l'ottenimento del riconoscimento in deroga da parte della regione interessata, la denominazione della struttura sanitaria a contratto con il Servizio sanitario nazionale presso la quale presta l'attività nonché ogni successiva variazione. La mancata ottemperanza agli obblighi da parte del professionista determina la sospensione del riconoscimento fino alla
comunicazione dell'avvenuta ottemperanza agli stessi. Fino al termine di cui al primo periodo, le disposizioni di cui agli articoli 27 e 27-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applicano altresì al personale medico e infermieristico assunto presso strutture sanitarie pubbliche e private, con contratto libero-professionale di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero con contratto di lavoro subordinato, entrambi anche di durata superiore a tre mesi e rinnovabili”.

Orbene, da una interpretazione strettamente letterale della norma si ritiene che essa sia calibrata sulla professione medica e infermieristica in considerazione soprattutto del fenomeno della carenza di personale nel Servizio sanitario nazionale che caratterizza tali specifici ambiti, fenomeno che porta probabilmente il legislatore a disciplinare tali categorie senza menzionare quella odontoiatrica tutt’altro che in carenza.
Professione odontoiatrica, che in virtù del noto brocardo “ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit” dovrebbe pertanto ritenersi esclusa dal campo di applicazione della stessa, in quanto esercitata per il 95% in regime libero professionale. Ad oggi infatti gli iscritti all’Albo degli odontoiatri sono ben 64.236, rappresentando tale dato una realtà ben diversa da quella dei medici, in quanto tale pletora più che sufficiente a garantire la dovuta assistenza ai cittadini. Inoltre, ribadiamo in questa sede che molte regioni sovrastimano il loro fabbisogno formativo con la conseguenza che molti laureati finiscono per essere sottoccupati.

Al tempo stesso la disposizione in oggetto non prevede, di fatto, l’iscrizione dei suddetti professionisti extracomunitari in una sezione speciale dell’albo professionale e correlativamente il controllo deontologico e disciplinare
sugli stessi da parte degli Ordini professionali. E invero, deve sottolinearsi che il riconoscimento dei titoli e, in generale, le modalità ordinarie di esercizio della professione odontoiatrica sono strumenti che consentono un controllo preventivo sulla preparazione, sulla formazione e sulla qualificazione degli professionisti sanitari provenienti dall’estero, tutti controlli ai quali un odontoiatra italiano è sottoposto senza eccezioni. In tal senso non sembra superfluo richiamare l’importanza della procedura ordinaria di riconoscimento dei titoli esperita presso il Ministero della Salute, tuttora operante.

Ciò detto, stante quanto su esposto e alla luce di incertezze sulla disposizione di cui all’art. 6-bis decreto-legge 23/07/2021 n.105 e s.m.i., attesa la necessità di operare il necessario coordinamento tra le discipline relative al riconoscimento dei titoli professionali conseguiti in un Paese extracomunitario, ai fini dell'esercizio in Italia dell'attività professionale di odontoiatra, si chiede a codesto Ministero della salute un autorevole parere in ordine al campo di applicazione del sopraccitato dettato normativo. 
Certi della sensibilità ed attenzione della S.V. si inviano cordiali saluti.