Un decreto del Presidente della Repubblica conferma il ricorso di CAO, ANDI, AIO contro la concessione di autorizzazione sanitaria a un ambulatorio di igiene dentale in Friuli senza la presenza di un odontoiatra.

 

Il Ministero della Salute ha annunciato l'approvazione di un decreto del Presidente della Repubblica, datato 19 febbraio 2024, che accoglie il ricorso presentato da varie associazioni odontoiatriche del Friuli-Venezia Giulia. Le commissioni dell'Albo degli odontoiatri di Udine, Pordenone, Trieste, Gorizia, la Commissione dell'Albo degli odontoiatri della Federazione regionale dei medici e degli odontoiatri del Friuli-Venezia Giulial'ANDI (Associazione Nazionale Dentisti Italiani) regionale e l'AIO (Associazione Italiana Odontoiatri) del Friuli-Venezia Giulia hanno contestato la decisione dell'Azienda sanitaria universitaria del Friuli centrale e del Comune di Tavagnacco.

Il contendere era relativo all'emissione di una autorizzazione sanitaria per un ambulatorio di igiene dentale operante in modo indipendente, senza la necessaria presenza di un odontoiatra o di un professionista iscritto all'Albo degli Odontoiatri.

Per valutare il ricorso, la Presidenza della Repubblica si è avvalsa di un parere fornito dal Consiglio di Stato, datato 20 settembre 2023. Il Consiglio di Stato, riconoscendo il ricorso come valido, ha sottolineato che, sebbene il sistema normativo abbia subìto evoluzioni che hanno emancipato l'igienista dentale, attribuendogli una certa autonomia professionale per quanto riguarda le attività specifiche del suo ambito (come la rimozione del tartaro e la levigatura delle radici), questa evoluzione non ha tuttavia eliminato la necessità che un odontoiatra sia presente nella stessa struttura o studio professionale.
Questa interpretazione si appoggia a una precedente sentenza del Consiglio di Stato (sezione terza, 9 marzo 2020, n. 1703), che stabilisce i limiti entro i quali l'autonomia professionale dell'igienista dentale può essere esercitata.

Secondo il profilo professionale delineato, l'igienista dentale opera su indicazione di odontoiatri e medici chirurghi autorizzati all'esercizio dell'odontoiatria.
Questa disposizione è intesa come una misura di protezione della salute dei pazienti e non lascia spazio a interpretazioni che possano condurre a conclusioni diverse. Tuttavia, il Consiglio di Stato ha aperto alla possibilità che, in futuro, il legislatore possa rivalutare questa posizione, qualora l'evoluzione e l'approfondimento dei percorsi formativi, unitamente all'evoluzione delle tecniche e alla loro sicurezza, forniscano le basi scientifiche ed esperienziali per farlo. 
In conclusione, il parere del Consiglio di Stato afferma che il ricorso presentato è valido e che l'atto impugnato dovrebbe essere annullato, riconoscendo così le obiezioni sollevate contro l'autorizzazione sanitaria concessa per l'operato indipendente dell'igienista dentale senza la presenza di un odontoiatra.