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ESERCIZIO DELLA PSICOTERAPIA – Legge n. 56 del 18/02/1989
La legge 18 febbraio 1989, n. 56, disciplina l'ordinamento della professione di
psicologo e fissa i requisiti per 1'esercizio dell' attività psicoterapeutica.
L'art. 3 della suddetta legge, subordina l'esercizio dell' attività psicoterapeutica
all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di
una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno
quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso
istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di cui all'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;
Si riporta l’elenco dei diplomi di specializzazione universitari che consentono l’esercizio
della professione psicoterapeutica:
- psichiatria
- neuropsichiatria infantile
- psicologia clinica
- psicologia del ciclo della vita
- psicologia della salute.
In applicazione all’art. 3 L. 18/02/1989 n. 56, i medici che hanno conseguito il diploma
legittimante l’esercizio dell’attività psicoterapeutica presso un Istituto privato
regolarmente abilitato ai sensi dell’art. 17. comma, 96, della Legge 15/05/1997 n. 127,
possono fregiarsi del titolo di: “SPECIALISTA IN PSICOTERAPIA”.
Detto titolo, a richiesta degli interessati, deve essere riportato nell’albo professionale, ai
sensi dell’art. 3 del DPR 221/50.
Parimenti sono inseriti nell’apposito elenco tenuto dall’Ordine e autorizzati all’esercizio
della psicoterapia.
In allegato il fac simile per l’iscrizione nell’elenco degli Psicoterapeuti.
Al fac simile va allegata:
– marca da bollo da € 16,00
– fotocopia documento di identità (in corso di validità)
– eventuali titoli comprovanti il diritto di iscrizione nell’elenco.
– Modulo di autorizzazione al trattamento dei dati
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